Normativa di riferimento: D.Lgs. 81/2008, artt. 17, 31, 32, 33, 34 e Allegato II; Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza; Interpello del Ministero del Lavoro n. 24/2014.
Il datore di lavoro può fare da RSPP? Deve affidarsi a un consulente esterno? O la figura deve essere per forza interna? La risposta dipende dal tipo di attività, dal numero di lavoratori, dai rischi presenti e dall’organizzazione aziendale.
Una premessa è essenziale: la responsabilità della prevenzione resta sempre in capo al datore di lavoro. Anche quando nomina un RSPP esterno non ne viene esonerato: l’RSPP è una figura tecnica di supporto e coordinamento, ma le decisioni organizzative e gestionali restano sue.
Quando il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo
L’Allegato II del D.Lgs. 81/2008 lo consente entro questi limiti:
- aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori;
- aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori;
- aziende della pesca: fino a 20 lavoratori;
- altre aziende: fino a 200 lavoratori.
La possibilità non è automatica. Il datore di lavoro deve frequentare lo specifico percorso formativo e mantenerlo aggiornato. Sono inoltre escluse, a prescindere dai numeri, le attività industriali a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari, le aziende estrattive e minerarie, quelle che fabbricano o depositano esplosivi, polveri e munizioni, e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private. In ogni caso il ruolo deve essere compatibile con la reale complessità aziendale e il sistema di sicurezza deve risultare effettivamente presidiato, documentato e aggiornato.
Quando nominare un RSPP interno o esterno
Se il datore di lavoro non può o non intende svolgere il ruolo, deve nominare un RSPP in possesso dei requisiti dell’art. 32. La norma privilegia un Servizio di Prevenzione e Protezione organizzato all’interno dell’azienda, ma ammette il ricorso a professionisti o servizi esterni, soluzione frequente nelle piccole e medie imprese prive di figure interne qualificate.
La scelta non va fatta per comodità o per risparmio. Contano il tipo di attività, il numero di lavoratori, il livello di rischio, la presenza di sedi distaccate, cantieri o lavorazioni particolari, la necessità di sopralluoghi periodici, la complessità del DVR e la capacità concreta dell’RSPP di seguire l’azienda.
Quando l’RSPP deve essere obbligatoriamente interno
L’art. 31 impone il servizio interno, e quindi un RSPP interno, per: aziende industriali soggette alla normativa sugli incidenti rilevanti; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari; aziende che fabbricano o depositano esplosivi, polveri e munizioni; aziende industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori. Per attività così complesse o rischiose, il presidio della prevenzione deve essere stabile e strettamente legato all’organizzazione.
“Interno” significa dipendente?
Non necessariamente. Secondo l’Interpello n. 24/2014, l’RSPP è interno quando, a prescindere dal contratto, è realmente inserito nell’organizzazione, coordina il servizio e garantisce una presenza adeguata alle dimensioni dell’azienda. Non basta quindi una nomina formale: occorre dimostrare che il professionista conosce a fondo l’azienda, partecipa concretamente alla gestione della prevenzione e supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nelle procedure e nella formazione. Il criterio decisivo è l’effettivo inserimento, non il tipo di contratto.
Le verifiche da fare
Ogni azienda o ente dovrebbe chiedersi periodicamente:
- Il datore di lavoro può svolgere il ruolo, per numero di lavoratori e tipo di attività?
- La sua formazione è valida e aggiornata?
- L’azienda rientra nei casi di servizio obbligatoriamente interno?
- L’RSPP nominato ha i requisiti dell’art. 32?
- L’RSPP, interno o esterno, svolge davvero sopralluoghi, aggiornamenti e coordinamento?
- La nomina è scritta, datata, firmata e coerente con il DVR?
- Con un RSPP esterno, il presidio della sicurezza resta comunque effettivo?
Come adeguarsi
In caso di dubbi o non conformità è consigliabile una verifica strutturata:
- controllare numero di lavoratori e settore;
- accertare la formazione del datore di lavoro-RSPP o i requisiti dell’RSPP nominato;
- formalizzare correttamente la nomina;
- aggiornare DVR e organigramma della sicurezza;
- definire un programma di attività: sopralluoghi, riunioni, scadenze, formazione, controllo delle misure.
Anche con un servizio interno, il datore di lavoro può affiancare professionisti esterni per competenze specifiche: rumore, vibrazioni, rischio chimico, antincendio, macchine, cantieri, atmosfere esplosive.
Un errore frequente è considerare la nomina dell’RSPP un semplice adempimento documentale. Non basta un nome nel DVR: il ruolo deve essere coerente con la legge, con la formazione richiesta e con le reali esigenze dell’azienda.
