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10 Ott

Registro per tutte le attività

Pubblicato da SECO srl

Obbligo della tenuta del registro antincendio  ai sensi D.P.R. N 151 del 01/08/2013 art 6 comma2 e della Norma UNI 9994-1:2013-punto8.3.


DPR 151 art 6 comma2
I controlli, le verifiche gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività . Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Norma UNI 9994-1:2013-punto8.3
  La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati

  1. i lavori svolti ;
  2. lo stato in cui si lasciano gli estintori ;

Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’ autorità competente e del manutentore. L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori, deve essere formalizzato nell’apposito registro, allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato.
Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate (ad esclusione delle attività soggette a C.P.I.) 



Il registro antincendio, introdotto per la prima volta con il DPR 37 del 12.01.1998 e nel quale andavano annotate tutte le operazioni di controllo, verifica, manutenzione, ecc. che venivano svolte sui presidi antincendio, è stato spesso oggetto di disputa circa la sua obbligatorietà o meno. Va chiarito che il registro antincendio è uno strumento di lavoro sul quale  vanno annotate tutte le operazioni di cui sopra perchè in caso di ispezione degli organi di vigilanza e/o di incidente per il quale l'Autorità Giudiziaria dispone un accertamento, è necessario disporre di una sequenza cronologica e di una documentazione che comprovi la reale effettuazione delle operazioni sopracitate che debbono essere fatte a "regola d'arte".

Solo con un registro che indichi chi, come e quando ha svolto le predette operazioni, è possibile fornire alle autorità competenti la dimostrazione di aver rispettato le norme vigenti. Pertanto la disputa se il registro è obbligatorio solo per le attività soggette al CPI, che peraltro sta scomparendo, è un falso problema poichè all'eventuale magistrato inquirente poco importa se un'attività è soggetta o meno alle procedure amministrative del CPI, ma vuol sapere se i presidi antincendio vengono o meno sottoposti a regolare manutenzione. In definitiva il Registro antincendio ci vuole in tutte le attività siano soggette o meno alle procedure del CPI.